LEGGE REGIONALE N. 24 DEL 24-10-2002
REGIONE PIEMONTE

Norme per la gestione dei rifiuti.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
N. 44
del 31 ottobre 2002

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22  

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga
la seguente legge:

Capo II.
SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE

ARTICOLO 4

(Competenze dei comuni)
 1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le 
disposizioni della l.r. 44/2000, i comuni provvedono:
 a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma 
associata attraverso il consorziamento obbligatorio previsto 
dall'articolo 11;
 b) ad approvare il regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, 
del d.lgs. 22/1997 contenente:
 1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in 
tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 2) il divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite 
la combustione;
 3) le modalità  del servizio di raccolta, anche tenendo conto 
dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei 
rifiuti urbani;
 4) le modalità  atte a garantire una distinta raccolta delle 
diverse frazioni di rifiuti urbani;
 5) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata 
gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione 
ed estumulazione;
 6) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di 
conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di 
imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, 
fissando obiettivi di qualità ;
 7) l'assimilazione, per quantità  e qualità , dei rifiuti speciali non 
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello 
smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi 
dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del d.lgs. 22/1997 e sulla 
base dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi 
dell'articolo 2, comma 1, lettera v);
 c) a prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica 
l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta 
differenziata.
 2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), integrativo del 
regolamento comunale di igiene, è  predisposto dai comuni 
sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione ai 
sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e).
 3. I consorzi di bacino o i comuni sono tenuti a fornire alla 
Regione ed alle province le informazioni sulla gestione dei 
rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti 
per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata 
raggiunta, secondo i criteri e le modalità  stabilite dalla Giunta 
regionale.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 22 del 1997 Articolo 21

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 22 del 1997 Articolo 18

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