Capo II.
SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE E STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE
ARTICOLO 4
(Competenze dei comuni) 1. Nell'ambito delle loro competenze, in coerenza con le disposizioni della l.r. 44/2000, i comuni provvedono: a) ad assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorziamento obbligatorio previsto dall'articolo 11; b) ad approvare il regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 22/1997 contenente: 1) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani; 2) il divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione; 3) le modalità del servizio di raccolta, anche tenendo conto dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei rifiuti urbani; 4) le modalità atte a garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani; 5) le disposizioni atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione; 6) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità ; 7) l'assimilazione, per quantità e qualità , dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del d.lgs. 22/1997 e sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v); c) a prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata. 2. Il regolamento di cui al comma 1, lettera b), integrativo del regolamento comunale di igiene, è predisposto dai comuni sulla base di un regolamento tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e). 3. I consorzi di bacino o i comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alle province le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti per comune ed alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 22 del 1997 Articolo 21
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 22 del 1997 Articolo 18
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